Bancomat negli studi professionali. Obbligatorio il Pos per importi sopra i 30 euro. Studi medici compresi
Il Tar Lazio ha infatti respinto il ricorso del Consiglio nazionale degli Architetti che lamentava gli eccessivi costi a carico dei professionisti e l’eccessivo potere attributo alle banche dal provvedimento che, ricordiamo, riguarda anche gli studi medici. La disposizione operativa dal prossimo 30 giugno. L’ORDINANZA.
07 MAG – L’obbligo per i professionisti di consentire i pagamenti con il bancomat per importi superiori ai 30 euro non viola alcun parametro né sotto il profilo di legittimità né sotto quello dell’eccesso/sviamento del potere. Anche l’eventuale pregiudizio sui costi deve essere respinto in assenza di deduzioni sulla situazione economica del professionista tali da far ipotizzare danni irreversibili per la situazione economica dello stesso dalla mancata sospensione del provvedimento. Per queste ragioni il Tar del Lazio, con l’ordinanza 01932/2014, ha respinto il ricorso del Consiglio nazionale degli Architetti contro il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico attuativo dell’articolo 15, comma 4 del Dl 179/2012, che stabilisce l’obbligo di dotazione del pos per i professionisti e le aziende affinché possano essere pagati effettuati con carte di debito.
Resta confermato, quindi, l’obbligo, a partire dal 30 giugno, per tutti i professionisti, medici compresi, di dotarsi di Pos per accettare pagamenti attraverso carte di debito, come previsto dal Milleproroghe approvato a fine febbraio. Il Milleproroghe, infatti, ha annullato la tempistica prevista dal precedente decreto del ministero dello Sviluppo Economico (del 24 gennaio 2014), che faceva sì slittare l’obbligo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, ma stabiliva anche una fase di prima applicazione per i professionisti e le aziende che nell’anno precedente avevano registrato un fatturato di oltre 200 mila euro e che avrebbero dovuto ottemperare all’obbligo già dal 28 marzo 2014.
Con il Milleproroghe, invece, nessuna eccezione. Si comincia tutti il 30 giugno. A meno che non intervengano nuove sentenze in opposizione dell’obbligo di possesso e di utilizzo del pos. Gli Architetti, infatti, sono decisi a non arrendersi: “Sono sicuro che quanto i giudici amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di sua illegittimità che noi abbiamo con dovizia di argomentazione evidenziato in questa prima fase della nostra battaglia: una battaglia contro l’evasione fiscale tanto quanto contro l’illegittimo vantaggio economico ai soggetti privati quali sono gli Istituti Bancari”, ha affermato Leopoldo Freyrie, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, in una nota di commento all’Ordinanza del Tar del Lazio.
Secondo gli Architetti, infatti, i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro “sono realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico”, mentre l’obbligo di possesso del pos si configura, a loro parere, “come una vera e propria gabella medioevale impropriamente e ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le Banche, che – oltretutto – non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra Committente e Professionista”. Del resto, e “come attesta la stessa Banca d’Italia nello studio “I costi sociali degli strumenti di pagamento in Italia” – conclude Freyrie – la sacrosanta tracciabilità dei pagamenti si ottiene con il ‘bonifico STP’ ovvero il bonifico elettronico, che costa la metà e non ha costi fissi”.
Qualche cosa per venire incontro alle spese che dovranno sostenere professionisti e aziende sarà comunque fatto. A prevederlo è il decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede l’introduzione di nuove regole e costi sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In particolare il Mef stabilisce che le commissioni da applicare debbano essere distinte per ciascuna tipologia di carta di pagamento e introduce una clausola di revisione periodica delle commissioni finalizzata alla riduzione dei costi dei pagamenti elettronici inserita nel contratto di convenzionamento e correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l’esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d’interscambio. Al fine di promuovere l’utilizzo di strumenti alternativi al contante, il Decreto prevede infine per pagamenti di importo ridotto commissioni inferiori a quelle generalmente applicate.
L’entrata in vigore di queste nuove regole è stata tuttavia stabilita per il 29 luglio 2014. Cioè un mese dopo l’introduzione dell’obbligo di pagamento tramite pos negli studi dei professionisti.