L’analisi della legislazione vigente consente di affermare che, allo stato, non vi sia la possibilità per gli igienisti dentali di aprire strutture sanitarie autonome, addirittura senza l’autorizzazione sanitaria richiesta dal D. Lgs. n. 502/92.
Osta a tale possibilità la legge sul profilo dell’igienista dentale che esplicita come l’attività debba essere svolta “su indicazione”, perciò sotto il controllo costante, dell’odontoiatra, il quale è chiamato a svolgere una serie di atti sanitari sul paziente, quali l’anamnesi, la diagnosi e il piano di trattamento.
A ciò sia aggiunga che l’igienista può utilizzare il riunito odontoiatrico soltanto nello studio del medico che l’ha potuto comprare: infatti, per l’art 9 della L. n. 175/92 tale strumento può essere acquistato soltanto dall’iscritto all’Albo professionale di riferimento.
In buona sostanza, allo stato della normativa vigente, non appare legittima l’apertura di strutture sanitarie gestite da igienisti dentali in autonomia e svincolate dalla verifica costante preventiva, in loco, e successiva dell’odontoiatra: viepiù, poi, una struttura sanitaria che sia avulsa da ogni controllo sull’accertamento dei requisiti per l’apertura delle strutture sanitarie in forza del D. Lgs. n. 502/92.
Avv. Valentina Vaccaro, consulente legale ANDI