Pubblichiamo il documento relativo all’aggiornamento sulla fattura elettronica ricevuto dal nostro Consulente fiscale.
Aggiornamento fatturazione 28.06.2019 (1/2)
Dal 1 luglio 2019:
emissione della fattura entro 10 giorni dalla data in cui si effettua una cessione di beni/prestazione di servizi o si riceve il pagamento
L’articolo 11 del d.l. n. 119 del 2018 ha modificato l’articolo 21 del decreto IVA ed ha stabilito che, con effetto dal 1° luglio 2019, è possibile emettere la fattura entro 10 giorni dalla data in cui viene effettuata una cessione di beni/prestazione di servizi o dalla data in cui si riceve in tutto o in parte il pagamento.
Tale modifica vale per tutte le fatture, sia in
formato cartaceo che in formato elettronico.
Con tale disposizione viene superato l’obbligo di
emettere la fattura relativa a cessione di beni/prestazione di
servizi/ricevimento pagamento entro le 24 ore.
Quindi a
partire dal 1 luglio 2019 per le fatture elettroniche:
- la data da indicare sulla fattura è sempre e comunque la data in cui
viene effettuata la cessione di beni/prestazione di servizi o
la data in cui viene
ricevuto in tutto o in parte il
pagamento;
- la fattura elettronica può essere emessa ed
inviata al Sistema di Interscambio SdI entro i 10 giorni successivi alla
data fattura.
Esempio: cessione beni/prestazione di servizi
effettuata in data 28 settembre 2019, oppure ricevimento pagamento sempre in
data 28 settembre 2019.
La fattura elettronica che
la documenta potrà essere:
- emessa (ossia predisposta ed inviata allo SdI) il medesimo giorno, 28 settembre 2019;
- predisposta e inviata allo SdI entro i 10 giorni successivi (nell’esempio entro l’8 ottobre 2019), riportando come data fattura la data dell’operazione, 28 settembre 2019; la fattura potrà essere emessa e poi inviata allo SdI in due momenti separati (p.es per ricontrollarla con calma), purchè il tutto avvenga entro i 10 giorni dalla data fattura.
Questa tempistica è stata adottata considerando possibili difficoltà di collegamento alla rete al momento della predisposizione o della trasmissione dei file delle fatture.
Aggiornamento fatturazione (1/2)
Sempre a
partire dal 1 luglio 2019 le fatture cartacee
(predisposte anche tramite computer):
- potranno essere emesse entro i 10 giorni successivi
alla data in cui viene effettuata l’operazione;
- dovranno contenere entrambe le date:
la data in cui è stata effettuata l’operazione, che verrà
indicata nella descrizione,
la data di emissione, che non potrà andare oltre i 10
giorni successivi alla data in cui è stata effettuata l’operazione.
Resta
confermato il divieto, per l’anno 2019, di emettere fatture elettroniche per
le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche (pazienti
privati non titolari di partita IVA), sia nel caso in cuii dati sono da inviare al Sistema TS, sia
nel caso in cui i dati non sono da inviare al Sistema TS, come nel caso delle
prestazioni effettuate da podologi, fisioterapisti, logopedisti, nutrizionisti.
Pertanto,
per l’anno 2019, in tutti i casi di prestazioni sanitarie
rese nei confronti di persone fisiche (pazienti privati non titolari di partita
IVA) si continuerà ad emettere e conservare le fatture in formato cartaceo (anche
tramite computer), tenendo conto eventualmente solo della nuova tempistica per
l’emissione della fattura come sopra descritta.
Per le
fatture cartacee si consiglia vivamente di mantenere l’abitudine di emettere la fattura all’atto della
prestazione.