Statuto AMM

TITOLO I

COSTITUZIONE – FINI – SEDE

Art. 1

E’ costituita in Milano l’Associazione Milanese Medici.

Art. 2

L’Associazione è libera, apolitica, apartitica, non riconosciuta e senza fini di lucro.

Art. 3

Scopi dell’Associazione sono:

1. l’affermazione e la tutela degli interessi morali e professionali della categoria

2. la promozione della cultura, dell’aggiornamento e della formazione professionale medico scientifica. Tali finalità possono essere raggiunte anche attraverso il supporto economico di elargizioni e donazioni da parte degli stessi iscritti, di Enti e di aziende che intendano promuovere tali iniziative.

Art. 4

L’Associazione rappresenta i propri iscritti presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano e Provincia, gli altri Organismi o Associazioni medico-sindacali, le Autorità, e ogni altro Ente pubblico o privato, e inoltre in ogni caso in cui tale rappresentanza sia richiesta o riconosciuta utile.

Art. 5

La sede legale dell’Associazione è sita in Milano, Viale Beatrice d’Este n. 10.

Art. 6

Possono essere soci dell’Associazione tutti i Medici iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano e Provincia, che accettino il presente Statuto e il Regolamento annesso.

L’iscrizione si intende perfezionata dopo che siano trascorsi 90 giorni senza che l’Esecutivo o il Consiglio Direttivo abbiano espresso motivato parere negativo. I soci possono essere: socio ordinario e socio senior. Il socio ordinario che per 10 anni consecutivi non abbia subito sanzioni disciplinari acquisisce anche la qualifica di socio senior.

E’ prevista inoltre la qualifica di socio onorario per gli iscritti, già soci senior, che abbiano almeno 75 anni, maturato un’anzianità di appartenenza all’Associazione di almeno 30 anni, e che abbiano fatto parte come membri, eletti e/o cooptati, dell’Esecutivo. I soci onorari fanno parte con diritto di voto del Consiglio Direttivo e anche dell’Esecutivo senza però diritto di voto.

Gli iscritti all’AMM non possono costituire correnti, gruppi, movimenti o qualsiasi altra organizzazione che siano in contrasto con i principi e gli interessi dell’Associazione stessa.

Art. 7

Tutti gli associati all’AMM sono automaticamente iscritti pro tempore alla Sezione provinciale SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) di Milano.

Art. 8

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo in relazione alle necessità finanziarie ed economiche dell’Associazione.

E’ data facoltà al Consiglio Direttivo, in particolari circostanze, di richiedere agli iscritti un contributo straordinario che non può superare complessivamente, nell’anno, l’entità della quota sociale, tranne nel caso che si pronunci diversamente l’Assemblea.

Gli associati dimissionari, espulsi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, anche ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice Civile, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO II

DELL’ORGANIZZAZIONE

Art. 9

Organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo;

– l’Esecutivo;

– il Collegio dei Revisori dei Conti;

– il Collegio dei Probiviri.

Art. 10

L’Assemblea è formata da tutti gli iscritti in regola con la quota sociale e può essere Ordinaria, Ordinaria Elettiva e Straordinaria.

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché superiore al numero dei componenti dell’Esecutivo eletto.

Il voto è personale; non sono ammesse deleghe. Le decisioni prese in Assemblea sono vincolanti per tutti gli iscritti.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice.

Art. 11

L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno dal Presidente di regola, entro il 30 aprile; la convocazione, da effettuarsi per via postale e/o altro mezzo ritenuto più idoneo, deve avere un preavviso di almeno 20 giorni e contenere l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare. Gli iscritti sono comunque tenuti ad informarsi presso la sede sulla data esatta della convocazione.

Compiti dell’Assemblea Ordinaria sono:

1. discutere ed approvare la relazione del Presidente

2. votare i bilanci a consuntivo e preventivo presentati dal Tesoriere

3. discutere ed approvare le proposte di eventuali modifiche statutarie

4. discutere e stabilire le linee programmatiche dell’Associazione.

Art. 12

Ogni cinque anni l’Assemblea Ordinaria è anche Elettiva ed elegge, nell’ambito degli iscritti:

1. i membri del Consiglio Direttivo in numero di 15 di cui 10 eletti tra tutti i soci e 5 eletti tra i soci senior

2. il Collegio dei Probiviri

3. i Revisori dei Conti.

Le operazioni di voto avvengono su unica scheda con elenchi separati.

Art. 13

In via straordinaria, l’Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle modalità previste per l’Assemblea Ordinaria, ogniqualvolta lo ritenga necessario l’Esecutivo e/o il Consiglio Direttivo o su richiesta, firmata e con motivato Ordine del Giorno, di almeno un quinto degli iscritti.

In quest’ultimo caso, il Presidente comunicherà entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta la data in cui verrà tenuta l’Assemblea.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, composto dai quindici membri eletti più i soci onorari, si riunisce, di norma, una volta ogni quattro mesi.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. eleggere nel suo seno i 5 membri dell’Esecutivo di cui almeno tre senior,

2. in caso di dimissioni o di decadenza dall’incarico o di espulsione di un componente dell’Esecutivo, procedere alla surroga della carica vacante.

3. in caso si dimissioni o di decadimento o espulsione di uno dei consiglieri il Consiglio procede alla cooptazione di un nuovo consigliere il quale rimane in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile,

4. stabilire la quota associativa annuale su proposta dell’Esecutivo

5. decidere sulle spese necessarie per il funzionamento e l’amministrazione dell‘Associazione

6. ratificare le delibere dell’Esecutivo inerenti all’entità e al rimborso di spese sostenute per ragioni sociali

7. proporre all’Assemblea le eventuali modifiche statutarie

8. esaminare per l’eventuale approvazione le proposte di modifiche al Regolamento presentate dall’Esecutivo

9. studiare e discutere i temi relativi all’attività associativa

10. ratificare le nomine dei rappresentanti, secondo quanto previsto dall’art. 4, effettuate dall’Esecutivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice.

Art. 15

L’Esecutivo elegge nel proprio seno:

– un Presidente;

– un Vice Presidente;

– un Segretario;

– un Tesoriere;

– un Addetto alla Cultura, all’Aggiornamento e alla Comunicazione.

Sono compiti dell’Esecutivo:

1. programmare, decidere e rendere operativo tutto quanto è inerente e utile agli interessi dell’attività associativa

2. proporre al Consiglio Direttivo la quota associativa annuale

3. studiare e proporre al Consiglio Direttivo eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento

4. proporre al Consiglio Direttivo i rappresentanti secondo quanto previsto dall’art. 4.

L’Esecutivo può nominare propri consulenti in relazione a particolari problematiche; tali esperti, se convocati, partecipano senza diritto di voto, alle riunioni dell’Esecutivo.

Le decisioni dell’Esecutivo sono sempre prese a maggioranza semplice.

Art. 16

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e il custode dello Statuto e del Regolamento. Convoca e presiede le Assemblee, il Consiglio Direttivo e l’Esecutivo.

Al Presidente spettano inoltre funzioni di ordinaria amministrazione: può operare l’apertura o la chiusura di conti correnti bancari intestati all’Associazione, emettere assegni – con firma disgiunta da quella del Tesoriere – ed espletare qualsiasi altro atto avente carattere di urgenza.

L’Assemblea degli iscritti (sia Ordinaria che Straordinaria) può eleggere – per acclamazione – un Presidente onorario il quale fa parte con diritto di voto dell’Esecutivo e del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente.

Art. 18

Il Segretario svolge tutte le attività organizzative della Associazione, svolge le funzioni di Segretario dell’Esecutivo, del Consiglio Direttivo e della Assemblea e ne cura la redazione dei rispettivi verbali.

Dirige l’ufficio di segreteria dell’Associazione.

Previa autorizzazione dell’Esecutivo, assume e licenzia il personale dipendente dell’Associazione, stabilendo anche i livelli retributivi.

Art. 19

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione. Cura la tenuta dei libri contabili, provvede alle spese di ordinaria amministrazione e a quelle straordinarie deliberate dall’Esecutivo o dal Consiglio Direttivo; presenta all’Assemblea Ordinaria annuale la relazione finanziaria.

Provvede, su delega del Presidente, all’apertura e chiusura dei conti correnti bancari dell’Associazione, emette assegni – con firma disgiunta da quella del Presidente – a fronte di pagamenti, effettua qualsiasi altro atto amministrativo necessario alla buona gestione dei fondi sociali.

Art. 20

L’Addetto alla Cultura, all’Aggiornamento e alla Comunicazione deve provvedere:

1) alla realizzazione di tutte le iniziative culturali e di aggiornamento sia di carattere tecnico scientifico che di carattere generale .

2) all’informazione regolare dei soci con i mezzi più appropriati, ai rapporti con la stampa medica e non medica, alla propaganda dell’Associazione e all’archivio giornalistico.

Art. 21

I Revisori dei Conti, in numero di tre più uno supplente, sono eletti dall’Assemblea tra gli iscritti all’Associazione, con esclusione di coloro che già ricoprono altre cariche istituzionali.

Il più anziano fra gli effettivi, assume la funzione di Presidente, il più giovane quella di Segretario.

Essi hanno il diritto di controllare le scritture contabili unitamente al Tesoriere con il quale firmano anche l’annuale relazione finanziaria.

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri effettivi più uno supplente, di età superiore a 45 anni, eletti dall’Assemblea tra gli iscritti all’Associazione, con esclusione di coloro che già ricoprono altre cariche istituzionali. Il più anziano degli effettivi assume la funzione di Presidente, il più giovane quella di Segretario che redigerà i verbali di ogni seduta.

Il Collegio è chiamato a esaminare e a giudicare:

1) gli atti di inosservanza dello Statuto e del Regolamento

2) gli atti di indisciplina e di comportamento non corretto eventualmente commessi dagli iscritti all’Associazione.

I provvedimenti del Collegio dei Probiviri sono:

– archiviazione

– proscioglimento

– avvertimento,

– censura,

– decadenza dalla carica,

– espulsione ad nutum.

I Probiviri hanno inoltre funzione arbitrale nelle vertenze tra gli iscritti.

Al Collegio dei Probiviri può ricorrere qualsiasi iscritto purché con motivata e documentata richiesta.

Contro le sanzioni disciplinari, irrogate dai probiviri, è ammesso il ricorso all’Esecutivo il cui parere sarà inappellabile.

Art. 23

Tutte le cariche associative durano 5 anni, sono rieleggibili e non sono retribuite.

Art. 24

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Eventuali eccedenze derivanti dalle operazioni di liquidazione dovranno essere devolute all’OPERA SAN FRANCESCO per i POVERI pro-tempore sita in Milano Viale Piave, 2.

Art. 25

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 26

Il presente Statuto, con regolamento annesso, abroga e sostituisce ogni altro Statuto preesistente.

 

PRESIDENTE ONORARIO: ROBERTO ANZALONE

PRESIDENTE: PIERO ROSSI

VICE PRESIDENTE: AUGUSTO CAVALLERO

SEGRETARIO: ROBERTO CARLO ROSSI

TESORIERE: ACHILLE COLA

ADDETTO STAMPA: BRUNO CONTI

 

REGOLAMENTO AMM

1) Il diritto all’eleggibilità a cariche o incarichi statutari può essere acquisito solo dopo 12 mesi dall’iscrizione all’Associazione, salvo diverso parere dell’Esecutivo, ad eccezione del Collegio dei Probiviri per il quale è richiesta un’anzianità di iscrizione di almeno 5 anni. Perdono il diritto alla eleggibilità gli iscritti che abbiano subito sanzioni di qualsiasi natura negli ultimi 5 anni. I membri titolari di cariche o incarichi statutari ai quali vengano irrogate sanzioni di qualsiasi natura, durante l’espletamento del loro mandato, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

2) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può avvenire anche un’ora dopo la prima, purché sia presente un numero di membri superiore a quello dell’Esecutivo eletto.

3) Le riunioni dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri sono valide se è presente almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.

4) Il voto è personale; non sono ammesse deleghe. Le delibere e ogni altra decisione sono prese a maggioranza semplice.

5) In caso di parità di votazione, prevale il voto di chi presiede la seduta.

6) I membri supplenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, possono partecipare alle sedute del proprio Collegio senza diritto di voto. Potranno svolgere integralmente la rispettiva funzione solo in caso di assenza definitiva o temporanea di un membro effettivo.

7) Tutte le eventuali controversie tra gli associati, relative al rapporto associativo, su richiesta motivata e scritta di almeno una delle parti, saranno demandate al Collegio dei Probiviri che dovrà giudicare ex bono et aequo. Il Presidente del Collegio dei Probiviri in caso di deferimento di un iscritto, provvede a notificare all’interessato gli addebiti segnalati, che debbono essere elencati dettagliatamente con indicazione precisa di tutte le circostanze di tempo e di luogo e delle relative modalità e, l’indicazione precisa di tutte le circostanze che vi hanno dato luogo e le conseguenze dannose che hanno prodotto. Viene fissata la data dell’udienza e di ciò viene data comunicazione, con lettera R.R. inviata all’interessato, almeno 20 giorni prima dell’udienza. In caso di assenza dell’interessato, viene fissata una seconda udienza nella quale si procederà anche in sua assenza. Nella prima fase del procedimento, il relatore, nominato dal Collegio, svolge la propria relazione e l’associato, se presente, viene sentito; chiusa questa fase, il Collegio procede all’adozione delle proprie decisioni. Oltre al verbale della seduta, va redatta la decisione con l’indicazione della data, dei fatti addebitati, delle prove assunte, l’esposizione dei motivi e il dispositivo adottato.

Nessuno può ostacolare il Collegio nelle sue funzioni e a tale scopo i singoli iscritti e organi della Associazione sono tenuti a prestare collaborazione. Le sanzioni disciplinari irrogate dal Collegio dei Probiviri devono essere portate a conoscenza di tutti gli iscritti, a cura dell’Esecutivo.

8) L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina i l 31 dicembre.

9) Su delibera dell’Esecutivo e/o del Consiglio Direttivo, è ammesso il rimborso di spese ordinarie sostenute per ragioni associative e/o il pagamento di eventuali indennità di missione.

10) I mandati di pagamento per spese straordinarie devono portare la data della delibera presa dall’Esecutivo e/o del Consiglio direttivo.

11) Per i giovani medici fino al massimo di 6 anni dalla laurea, può essere decisa dagli organi competenti una quota associativa annua ridotta, pur riconoscendo loro tutti i diritti conseguenti all’iscrizione.

12) Le dimissioni, l’espulsione dall’associazione o la non accettazione del rinnovo dell’iscrizione di un Socio da parte degli Organi competenti fanno perdere all’ex Associato qualsiasi diritto di rivalsa sulle quote associative fin lì versate, nonché sul patrimonio dell’AMM.

13) L’AMM può disporre di propri organi di stampa dei quali è proprietaria.

14) L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte dei membri degli organi statutari comporta la decadenza dalla carica.

 

Approvato dalla Assemblea Straordinaria del 20 settembre 2012